1. Introduzione

  1. Il presente testo disciplina i termini di fornitura di beni e servizi da parte di Helptec S.r.l., P. IVA 07247480960, con sede legale in Gorgonzola (MI), via Trieste 42 e sede operativa in Settala (MI), via Cerca n. 13 (“Helptec”).
  2. La fornitura di beni e servizi da parte di Helptec è regolata dal presente testo in unione a quanto specificato nel Modulo di volta in volta accettato dal Cliente, come di seguito definito.

2. Definizioni

  1. “CGC”: il presente testo contrattuale.
  2. “Modulo”: il testo contrattuale integrativo delle CGC, che riporta le condizioni particolari concordate con il Cliente in relazione ad una Attività.
  3. “Cliente”: il soggetto che stipula le CGC e aderisce ad uno o più Moduli, inclusi i suoi incaricati, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo.
  4. “Attività”: l’insieme delle prestazioni previste dal Modulo, come rese da Helptec a favore del Cliente.
  5. “Sistemi”: l’insieme di software e hardware che costituiscono la dotazione informatica del Cliente, già di sua proprietà e/o nella sua disponibilità, come pure a seguito di fornitura da parte di Helptec

3. Oggetto del contratto e sue modifiche

  1. Il Cliente è tenuto a restituire le CGC e, in seguito, ciascun Modulo a Helptec corredati da debita sottoscrizione apposta da una persona fisica dotata dei necessari poteri di rappresentanza legale.
  2. Un Modulo può derogare alle CGC solo in via espressa, mediante riferimento diretto alla clausola modificata e indicazione dell’eventuale testo sostitutivo, con esclusione di deroghe implicite o in via interpretativa.
  3. Helptec è autorizzata ad eseguire le proprie prestazioni a favore del Cliente a fronte di qualsiasi richiesta proveniente da operatori dello stesso, indipendentemente dalla modalità con cui è pervenuta, salvo diversa indicazione del Cliente.
  4. Saranno comunque dovuti a Helptec i corrispettivi per eventuali Attività rese anche in mancanza di materiale sottoscrizione del Modulo stesso, che sarà in tal caso da considerarsi tacitamente accettato.
  5. Nessuna clausola o documento richiesto dal Cliente al fine di procedere con il pagamento dei corrispettivi previsti a favore di Helptec può derogare a quanto previsto dalle CGC e/o dal Modulo stipulato.

4.Durata, rinnovo e aggiornamento

  1. Le CGC sono valide ed efficaci tra le Parti a far data dalla loro sottoscrizione, e in ogni caso dall’avvio della fornitura di una Attività al Cliente, anche nel caso di cui all’art. 3(iv), e sino al termine delle Attività previste dall’ultimo Modulo stipulato con il Cliente.
  2. I Moduli non sono soggetti a tacito rinnovo, salvo che ciò sia espressamente indicato.
  3. A ciascun Modulo si applicano le CGC nella versione ivi indicata: Helptec si riserva il diritto di aggiornare le CGC in ogni momento, dando al Cliente adeguato preavviso scritto con facoltà di recesso immediato, in caso di non accettazione delle CGC aggiornate.

5. Servizio di assistenza

  1. Con l’accettazione delle CGC, il Cliente avrà̀ diritto ad usufruire, senza necessità di sottoscrizione di ulteriori Moduli, dell’assistenza tecnica specialistica da parte di Helptec in base alle condizioni indicate nei listini disponibili sul sito web www.helptec.it.
  2. L’assistenza tecnica potrà essere resa mediante due tipologie di intervento: in modalità telefonica e/o telematica, ovvero in modalità on-site.
  3. Con la richiesta di intervento, il Cliente manifesta espressamente di accettare il listino al momento in vigore, impegnandosi altresì a fornire ogni più ampia informazione quanto alla problematica insorta ed autorizzando Helptec ad accedere ai propri Sistemi, previo backup a proprio esclusivo carico, salvo diversa pattuizione.
  4. Le CGC regolano altresì la cessione al Cliente, a titolo definitivo, di beni informatici (hardware e software) di cui Helptec è rivenditore, al prezzo concordato e/o a quello esposto o pubblicato sul proprio sito web, in mancanza di Modulo debitamente sottoscritto.

6.Esecuzione delle Attività

  1. Ciascun Modulo riporterà al proprio interno i dettagli relativi ai termini entro i quali l’ordine e/o la prestazione costituenti l’Attività saranno eseguiti.
  2. Si precisa, in ogni caso, che i termini di consegna o di esecuzione delle Attività previste dal singolo Modulo sono di tipo previsionale e non vincolante per Helptec, salvo ove espressamente indicato.
  3. Ciascun ordine di beni previsto da un Modulo sarà da considerarsi autonomo e indipendente dalle dagli altri: pertanto, Helptec si riserva il diritto di effettuare evasioni e/o spedizioni parziali di beni.
  4. Allo stesso modo, ciascuna Attività prevista all’interno di un Modulo sarà da considerarsi indipendente dalle altre, salvo ove espressamente previsto e indicato.

7. Corrispettivi, canoni e condizioni di pagamento

  1. Le condizioni economiche e i termini di pagamento sono puntualmente indicati in ciascun Modulo al netto di IVA (anche ove non specificato) e dei costi vivi, quali oneri di magazzino, di imballo, spese di spedizione e contrassegno, imposte o altro.
  2. In nessun caso il Cliente potrà ritardare o sospendere il versamento del corrispettivo.
  3. Il mancato versamento dei corrispettivi dovuti nei termini indicati, costituirà automaticamente in mora il Cliente, al quale saranno addebitate eventuali spese bancarie ed ogni onere comunque connesso al mancato o ritardato pagamento, ai sensi di legge.

8. Obbligazioni e garanzie offerte da Helptec

  1. Helptec, i suoi operatori e incaricati garantiscono di fornire le prestazioni previste da ciascun Modulo con la massima diligenza, cura e professionalità, a mezzo delle migliori tecnologie disponibili e sulla base delle best practices vigenti nel settore tecnico-informatico al momento di esecuzione delle proprie obbligazioni.
  2. Helptec si impegna ad assicurare direttamente la prestazione delle garanzie di qualità previste dalla legge, con l’esclusione dei casi in cui il produttore riserva a sé, in via esclusiva, la prestazione di garanzia e/o ove Helptec non dispone di alcuna facoltà di intervento, essendo un intermediario nella fornitura.
  3. Il Cliente si impegna in ogni caso a segnalare la problematica sottoposta a garanzia nei termini di legge: ogni danno o conseguenza per la mancata, errata o ritardata comunicazione non potrà in alcun caso essere imputato a Helptec.
  4. Helptec risponderà di eventuali malfunzionamenti, problematiche o guasti solo ove derivanti e riconducibili al proprio operato, con esclusione di tutto quanto oggetto di fornitura di materiali, d’opera o di servizi effettuati da parte di terzi.

9. Resi relativi a fornitura di beni

  1. La presente clausola si applica esclusivamente alle forniture di beni materiali da parte di Helptec, con esclusione della fornitura di servizi di assistenza, consulenza e/o comunque di opera intellettuale.
  2. A seguito dell’evasione di un ordine, Helptec sarà obbligata ad accettare la restituzione dei beni forniti e funzionanti esclusivamente nel caso in cui una norma inderogabile lo preveda, e nei termini temporali massimi ivi fissati a pena di decadenza (in particolare nel rispetto del D. Lgs. 206/2005 o “Codice del Consumo”, per i privati non possessori di Partita IVA).
  3. La restituzione dei beni dovrà esser accompagnata dalla comunicazione di un numero di reso (“RMA”) fornito da Helptec, ed effettuata con l’imballo e la confezione originale integra e intatta.
  4. Non appena accertato il rispetto dei requisiti di restituzione, Helptec provvederà allo storno della fattura ed alla restituzione delle somme versate.

10. Forza Maggiore

  1. In caso di avvenimenti straordinari e imprevedibili (“cause di forza maggiore”) non imputabili a Helptec, l’esecuzione delle Attività oggetto di ciascun Modulo potrà essere legittimamente sospesa o ritardata, con esclusione di ogni responsabilità derivante al Cliente da perdite o conseguenze in ragione del sopravvenire delle predette cause.
  2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di forza maggiore: terremoti, alluvioni, tumulti, sommosse, scioperi, serrate, ritardi eccezionali nei trasporti, problematiche di telecomunicazione, embarghi, divieti e proibizioni disposti dalle Autorità anche in caso di emergenze sanitarie e di sicurezza.

11. Obbligazioni generali del Cliente

  1. Il Cliente si impegna a fornire costantemente le più ampie e corrette informazioni in riferimento ad ogni eventuale problematica insorta nell’ambito delle Attività eseguite da Helptec.
  2. Il Cliente si impegna ad autorizzare Helptec ad accedere in ogni momento ai propri Sistemi, previo backup a proprio esclusivo carico (salvo ove previsto), al fine di poter svolgere quanto previsto dal Modulo secondo i tempi previsti e con le modalità richieste.
  3. Il Cliente sarà tenuto a segnalare problematiche e/o inadempimenti di Helptec nel più breve tempo possibile dalla scoperta: eventuali ritardi che comportino danni o conseguenze pregiudizievoli resteranno a suo esclusivo carico.
  4. Il Cliente, per tutta la durata del rapporto contrattuale, si impegna a dare a Helptec preventiva comunicazione in caso di affidamento di un incarico a soggetti terzi, siano essi interni come esterni alla propria organizzazione, che preveda interventi o operazioni sui medesimi Sistemi come oggetto del Modulo. Nessuna conseguenza pregiudizievole potrà essere imputata a Helptec in caso di malfunzionamenti, ritardi o altre problematiche derivanti dal mancato coordinamento delle operazioni svolte sui Sistemi del Cliente, nell’ambito delle Attività affidate a Helptec su cui sono intervenuti soggetti incaricati dal Cliente.

12.Riservatezza

  1. Le Parti si riconoscono reciprocamente che tutto quanto oggetto delle CGC, di ciascun Modulo e più in generale del rapporto di collaborazione tra esse è coperto dalla massima riservatezza.
  2. Quanto sopra resta valido sia in riferimento ai dati ed alle informazioni condivise tra le Parti, sia in ordine al contenuto del rapporto contrattuale relativamente alle sue condizioni operative ed economiche.
  3. Ciascuna Parte autorizza l’altra esclusivamente a fare menzione del rapporto di collaborazione avviato tra le Parti all’interno del sito web ufficiale, attraverso i canali ufficiali nell’ambito di social networks e a mezzo di newsletter o altre modalità di comunicazione.

13.Diritti di proprietà intellettuale e industriale

  1. Salvo diverso accordo tra le Parti individuato espressamente da un Modulo, i marchi, loghi ed ogni altro titolo di proprietà intellettuale o industriale, nonché ogni software ideato, sviluppato e/o personalizzato nell’ambito delle Attività resterà di esclusiva titolarità e proprietà di Helptec.
  2. La stipula delle CGC o di un Modulo non potrà in alcun caso comportare automaticamente la cessione, licenza o consenso tacito all’utilizzo di essi, salvo ove espressamente indicato e equamente quantificato a favore di Helptec.

14. Recesso

  1. Non è previsto diritto di recesso dal Modulo sottoscritto e/o comunque accettato dal Cliente per fatti concludenti, salvo ove espressamente previsto dal testo del Modulo stesso.
  2. L’esercizio del diritto di recesso, ove previsto, comporterà in ogni caso l’obbligo per il Cliente di corrispondere tutte le somme previste e maturate da Helptec sino alla data di effettiva cessazione del rapporto contrattuale instaurato.
  3. Ove prevista dal Modulo, l’eventuale penale per il recesso costituirà condizione essenziale di esso: ove non integralmente versata, comporterà l’inefficacia del recesso da parte del Cliente.

15.Risoluzione

  1. Con riferimento alle obbligazioni contemplate da ciascun Modulo, il Cliente risulterà inadempiente, autorizzando Helptec a sospendere l’erogazione dei servizi e a risolvere il contratto, in caso di:
    1. mancato integrale e puntuale versamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente;
    2. mancata fornitura del bene o servizio per fatto imputabile al Cliente;
    3. violazione da parte del Cliente dei doveri di riservatezza o dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di Helptec;
    4. intervento sui Sistemi da parte di soggetti terzi non previamente comunicato a Helptec.
  2. La risoluzione avrà effetto dalla data di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione inviata da Helptec tramite raccomandata r/r, e-mail PEC o altro mezzo equipollente.
  3. Il mancato immediato esercizio dei diritti di sospensione o risoluzione non costituirà acquiescenza dell’inadempimento.
  4. L’intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale comporterà comunque il diritto di Helptec a vedersi riconosciuto l’intero corrispettivo previsto dal Modulo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

16.Trattamento dei dati personali

  1. Ciascuna Parte, quale autonomo Titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispettare le previsioni del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”), della normativa nazionale di riferimento, nonché dei Provvedimenti e Linee Guida emanate dalle Autorità competenti in materia.
  2. Helptec si dichiara sin d’ora disponibile a ricevere la designazione di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 GDPR, ove ciò si renda necessario a fronte delle Attività svolte.

17. Comunicazioni tra le Parti e punti di contatto

  1. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa al rapporto tra le Parti dovrà effettuarsi ai referenti individuati e nei termini definiti nel Modulo sottoscritto.
  2. Le comunicazioni inviate a indirizzi o destinatari diversi da quanto sopra indicato non avranno alcuna valenza ai fini del rapporto contrattuale.
  3. Ogni modifica degli indirizzi, destinatari e riferimenti indicati dovrà altresì essere immediatamente comunicate all’altra Parte con modalità che ne garantiscano la prova della ricezione.

18. Lingua e legge applicabile

  1. Il presente accordo è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana